La mediazione
La mediazione civile è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze.
Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti scelgono in che modo risolvere la controversia.
Il D.Lgs. 28/2010 prevede che il procedimento di mediazione si svolga esclusivamente presso Organismi di Mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
I numeri della mediazione
21
Materie obbligatorie
Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.
01
Mediatore
Professionista con requisiti di terzietà che facilita le parti in lite nella ricerca di un accordo amichevole anche attraverso la formulazione di una proposta conciliativa.
20
Giorni
Dal deposito della domanda per la fissazione del primo incontro fra le parti che avviene fra un minimo di 20 e un massimo di 40 giorni.
06
Mesi
Di durata dell’intero procedimento che però posso essere prorogati su richiesta delle parti di 3 mesi in 3 mesi.
Ad eccezione della delegata, prorogabile prima della sua scadenza di (soli) ulteriori 3 mesi.
03
Incentivi fiscali
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino a 100.000 euro.
In caso di successo della mediazione le parti hanno diritto ad un credito di imposta. In caso di insuccesso il credito è ridotto alla metà.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.
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