La mediazione

La mediazione civile è una procedura di risoluzione delle controversie alternativa alla giustizia ordinaria, nella quale un mediatore professionista adeguatamente formato, imparziale ed indipendente, aiuta due o più parti a trovare un accordo che soddisfi al meglio le loro esigenze.
Si tratta di uno strumento che consente di risolvere le controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, in maniera semplice ed efficace, senza formalità di procedura, in tempi brevi e con costi certi e contenuti. E l’aspetto innovativo è che le parti scelgono in che modo risolvere la controversia.
Il D.Lgs. 28/2010 prevede che il procedimento di mediazione si svolga esclusivamente presso Organismi di Mediazione iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Tipologie di mediazione

Obbligatoria, facoltativa, demandata e delegata
In caso di controversie per cui il procedimento di mediazione è obbligatorio (materie “obbligatorie”), prima di adire al giudizio, le parti per legge devono esperire la mediazione.

E’ obbligatorio esperire il tentativo di mediazione in qualsiasi materia quando è il giudice a disporlo in sede di giudizio, anche di appello (mediazione demandata o delegata).

Permane poi la possibilità di esperire il tentativo di mediazione con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte, oppure quando è previsto da un’apposita clausola contrattuale o statutaria (si veda l’allegato “Clausola di Mediazione”) , ad esempio per i rapporti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici, per i contratti d’appalto, per i recuperi crediti e per ogni controversia nella sfera dei diritti civili disponibili.

Quando la mediazione riguarda una controversia che non rientra nelle materie “obbligatorie”, la mediazione si dice “facoltativa” o “non obbligatoria”. Le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista., le parti sono libere di partecipare senza l’assistenza legale oppure assistite da qualsiasi altro professionista. Tra le materie non obbligatorie (volontarie)  ricordiamo: recupero crediti (commerciali e privati), risarcimento danni, appalto, contestazione di lavori, contratti d’agenzia.

Durata della procedura

Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi prorogabile di ulteriori tre mesi di volta in volta dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a sospensione feriale.

Come si deposita una domanda di mediazione

Il deposito può avvenire:
✓ Direttamente online sulla piattaforma www. abcmediazione@.it

✓ Con trasmissione via pec a: abcmediazione@pec.abclex.it
✓ Con l’iscrizione c/o la ns. Sede

Il deposito della domanda di mediazione si considera perfezionato solo una volta inviata la domanda di mediazione debitamente sottoscritta ed effettuato il pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.
La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario del primo incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura di Abcmediazione, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Adesione

L’adesione può avvenire :
✓ Direttamente online sulla piattaforma https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso.php?nomeLink=abcmediazione mediante accesso con apposito codice ricevuto con la convocazione.

✓ Con trasmissione via pec a abcmediazione@pec.abclex.it
✓ Con l’iscrizione c/o la ns. Sede

Il deposito dell’adesione si considera perfezionato solo una volta inviato il modulo debitamente sottoscritto dalla parte, accompagnato dal pagamento delle spese di avvio e di primo incontro.

Partecipazione agli incontri di mediazione

Agli incontri di mediazione le parti devono partecipare personalmente.
Solo in presenza di giustificati motivi possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

I rappresentanti di persone giuridiche devono essere a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia.
Nelle materie della cd. Mediazione obbligatoria e nelle mediazioni delegate dal giudice, le parti devono essere assistite da un avvocato.

La procura

✓ La procura speciale è quella che viene conferita all’avvocato per la sua assistenza alla procedura.
✓ La procura sostanziale è un atto a cura di parte e si rende necessaria quando la parte non sia in grado di presenziare personalmente all’incontro per giustificati motivi.

✓ La procura sostanziale deve essere un atto che conferisce poteri sostanziali al delegato,e deve contenere un esplicito riferimento all’Organismo, al numero di procedura di mediazione, all’indicazione delle parti.
✓ La procura notarile è necessaria unicamente per mediazioni che riguardano trasferimenti di beni immobili e diritti reali in generale.

Modalità degli incontri

– In presenza c/o le ns.5 sale della Sede
– In videoconferenza
– Mista con parti in presenza e altre in videoconferenza

– Mediazione in modalità telematica: Ciascuna parte può chiedere di partecipare alla mediazione da remoto anche senza il preventivo consenso di tutte le altre parti del procedimento. Alla conclusione di ogni incontro svolto da remoto le parti ed i loro avvocati devono sottoscrivere il verbale secondo le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 8-bis)

Sanzioni

Sanzioni per la mancata partecipazione in mediazione per la parte convocata.
Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione il giudice può disporre tre tipi di sanzioni cumulative:

✓ desumere elementi di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile;
✓ condannare al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
✓ condannare la parte soccombente in giudizio al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura del massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Sanzioni per la mancata partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni:
In tal caso, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del D.l. 30/03/2001 n. 165,
al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
Sanzioni per la mancata partecipazione dei soggetti vigilati da autorità indipendenti come Banche, Assicurazioni, Operatori di servizi:
Nel successivo giudizio, il giudice deve trasmettere copia del provvedimento adottato nei confronti dei soggetti vigilati alle autorità di vigilanza competente come IVASS, Banca d’Italia, Agcom, etc.

I numeri della mediazione

21

Materie obbligatorie

Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura.

01

Mediatore

Professionista con requisiti di terzietà che facilita le parti in lite nella ricerca di un accordo amichevole anche attraverso la formulazione di una proposta conciliativa.

20

Giorni

Dal deposito della domanda per la fissazione del primo incontro fra le parti che avviene fra un minimo di 20 e un massimo di 40 giorni.

06

Mesi

Di durata dell’intero procedimento che però posso essere prorogati su richiesta delle parti di 3 mesi in 3 mesi.
Ad eccezione della delegata, prorogabile prima della sua scadenza di (soli) ulteriori 3 mesi.

03

Incentivi fiscali

Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino a 100.000 euro.
In caso di successo della mediazione le parti hanno diritto ad un credito di imposta. In caso di insuccesso il credito è ridotto alla metà.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

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